Cassazione civile Sez. III sentenza n. 2070 del 13 febbraio 2002

(1 massima)

(massima n. 1)

Il danno patrimoniale per invalidità temporanea non è dovuto se la lesione conseguente all'evento dannoso non ha prodotto una contrazione del reddito del danneggiato, sul quale ultimo incombe in proposito uno specifico onere probatorio; in mancanza di prova in ordine all'attività lavorativa del danneggiato non può quindi procedersi alla liquidazione del danno assumendo quale reddito il triplo della pensione sociale, giacché tale criterio concerne il reddito da lavoro dipendente.

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