Cassazione civile Sez. III sentenza n. 760 del 24 gennaio 1997

(2 massime)

(massima n. 1)

In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, il termine di cui all'art. 22 della legge n. 990 del 1969, decorrente dalla richiesta di risarcimento, costituisce per l'assicuratore uno spatium deliberandi in ordine a tale richiesta, che, finché non sia trascorso, impedisce di far valere la mora dell'assicuratore e di configurare una responsabilità extra massimale per rivalutazione e interessi, ma non esonera dall'obbligo di corrispondere, per il suddetto periodo, rivalutazione e interessi quali componenti del danno subito dal terzo.

(massima n. 2)

In tema di risarcimento dei danni causati dalla circolazione di veicoli a motore, l'art. 4 comma primo del D.L. n. 857 del 1976 (convertito con modifiche in legge n. 39 del 1977), nel fare riferimento, ai fini della determinazione del danno da invalidità temporanea o permanente, nell'ipotesi di redditi di lavoro, alle risultanze delle dichiarazioni fiscali dell'ultimo triennio anteriore al sinistro, non esclude che, al medesimo fine, possono essere presi in considerazione anche redditi non dichiarati; la prova contraria che, ai sensi del secondo comma dell'art. 34 citato, il danneggiato è ammesso a fornire avverso le risultanze delle dichiarazioni fiscali, non deve necessariamente riguardare la «significatività» del criterio di cui al primo comma ai fini della determinazione della capacità di guadagno, ma può anche investire la veridicità delle dichiarazioni fiscali, sia nel senso dell'eventuale esposizione di redditi in misura inferiore, sia nel senso dell'individuazione di redditi del tutto non dichiarati.

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