(massima n. 1)
In tema di invaliditā permanente, l'art. 4 del D.L. 23 dicembre 1976, n. 857, conv. in legge 26 febbraio 1977, n. 39 (successivamente abrogato per effetto del D.L.vo 7 settembre 2005, n. 209), puō essere utilizzato ai fini della determinazione del danno solo laddove quest'ultimo sia stato in concreto accertato.