Cassazione civile Sez. III sentenza n. 12907 del 13 luglio 2004

(2 massime)

(massima n. 1)

A norma dell'art. 4, lett. a) della legge 24 dicembre 1969 n. 990 - il secondo componente dell'equipaggio di un autocarro con rimorchio può esser risarcito per i danni derivatigli nella circolazione del medesimo dal sinistro stradale imputabile al conducente, atteso che a mente dell'art. 124 del D.P.R. 15 giugno 1959 n. 393, nella formulazione modificata dall'art. 7 della legge 14 febbraio 1974 n. 62, secondo il quale «agli autotreni, agli autosnodati ed agli autoarticolati devono essere adibiti fin dall'inizio del viaggio due conducenti che possano avvicendarsi alla guida, ovvero un solo conducente, da sostituire con un altro conducente a partire dal 450° chilometro percorso...» non è più prevista la obbligatoria presenza a bordo di due conducenti, potendo i predetti autoveicoli procedere anche con un solo conducente, cosicché il secondo autista eventualmente presente a bordo è pienamente equiparabile a un terzo trasportato.

(massima n. 2)

Poichè nessuno può rivestire contemporaneamente la posizione di danneggiante e di danneggiato, gli eredi del soggetto deceduto in un sinistro stradale di cui era corresponsabile non possono essere considerati solidalmente responsabili — con gli altri soggetti chiamati a rispondere del sinistro — dei danni da essi stessi patiti. Pertanto, come a norma dell'art. 1916 l'assicuratore che ha pagato l'indennità è surrogato, fino alla concorrenza dell'ammontare di essa, nei diritti dell'assicurato soltanto verso i terzi responsabili, così l'Inail che abbia pagato l'indennità ai congiunti del proprio assicurato non ha titolo per ripeterla contro l'assicuratore della responsabilità civile del de cuius, il quale non può essere considerato — a questi fini — terzo responsabile.

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