Cassazione civile Sez. II sentenza n. 1955 del 27 aprile 1989

(1 massima)

(massima n. 1)

L'istituto dell'accessione e le norme che lo disciplinano (artt. 934 e ss. c.c.) sono applicabili solo nel caso in cui vi sia incorporazione, congiunzione o, quanto meno, aderenza tra l'opera realizzata ed il suolo, per cui la prima diventa accessoria del secondo e quindi appartiene al proprietario di quest'ultimo anche se realizzata da terzi, e pertanto non si realizza l'ipotesi di accessione nel caso in cui un terzo, costituendo un balcone nell'immobile di sua proprietą invada lo spazio aereo sovrastante l'altrui suolo e crei su di esso una arbitraria veduta, vertendosi in tal caso in tema, rispettivamente, di violazione dell'art. 840 c.c. e di costituzione abusiva di una servitł, reprimibile con l'actio negatoria servitutis.

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