Cassazione civile Sez. III sentenza n. 6933 del 5 luglio 1999

(4 massime)

(massima n. 1)

I regolamenti si distinguono dagli atti e provvedimenti amministrativi di carattere generale, perché questi ultimi costituiscono espressione di una semplice potestà amministrativa e sono destinati alla cura concreta di interessi pubblici, con effetti diretti nei confronti di una pluralità di destinatari non necessariamente determinati nel provvedimento, ma determinabili, mentre i regolamenti sono espressione di una potestà normativa attribuita all'amministrazione, con carattere secondario rispetto a quella legislativa, e disciplinano in astratto tipi di rapporti giuridici mediante una regolamentazione attuativa o integrativa della legge, ma egualmente innovativa rispetto all'ordinamento giuridico esistente, con precetti che presentano appunto i caratteri della generalità ed astrattezza. Con riferimento ai regolamenti emessi dal potere esecutivo, al fine della attribuzione del carattere della normatività, assume, inoltre, rilievo l'espressa disciplina prevista nell'art. 17 della legge n. 400 del 1988, la quale all'uopo esige, sia per il caso di emissione con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sia per il caso di emissione con decreto ministeriale, che l'atto abbia la denominazione di regolamento e che sia stato emesso con un determinato procedimento, che comprende il parere del Consiglio di Stato, il visto e la registrazione della Corte dei Conti e la pubblicazione nella G.U. (In base a tali principi la Suprema Corte ha escluso che integri un regolamento il decreto con cui il Ministro per l'industria aggiorna gli importi dei massimali minimi di legge in materia di assicurazione obbligatoria per la r.c.a., ai sensi dell'art. 9 della legge n. 990 del 1969, ed ha precisato che tali decreti integrano soltanto atti amministrativi).

(massima n. 2)

Il limite del massimale, costituendo un'eccezione in senso proprio, impeditiva del maggior risarcimento richiesto dal danneggiato, va provato dall'impresa assicuratrice. In tema di assicurazione per la responsabilità civile da circolazione di veicoli a motore o di natanti, tale regola vale anche in relazione ai massimali minimi di legge, di cui all'art. 21, comma terzo, della legge n. 990 del 1969 ed anche con riferimento al caso in cui sia in giudizio l'impresa cessionaria, cui sia stato trasferito il portafoglio dell'impresa assicurativa posta in liquidazione coatta amministrativa, dovendosi, d'altro canto, escludere che il giudice sia tenuto a conoscere o ad acquisire il decreto del Presidente della Repubblica, che su proposta del Ministro dell'industria aggiorna gli importi dei massimali minimi di legge ai sensi del secondo comma dell'art. 9 della legge n. 990 del 1969, e restando, in conseguenza, la sua produzione in giudizio un onere dell'impresa cessionaria, che abbia sollevato l'eccezione di sussistenza del limite del massimale. Il suddetto decreto, infatti, integra un atto amministrativo e non un atto normativo, in quanto non presenta le caratteristiche stabilite dall'art. 17 della legge n. 400 del 1988 per gli atti normativi del potere esecutivo qualificati come regolamenti, poiché non solo l'art. 9 della legge n. 990 del 1969 non gli attribuisce la denominazione di regolamento, ma, inoltre, esso non è emanato previo parere del Consiglio di Stato

(massima n. 3)

Il principio iura novit curia, laddove eleva a dovere del giudice la ricerca del diritto, si riferisce alle vere e proprie fonti di diritto oggettivo, cioè a quei precetti contrassegnati dal duplice connotato della normatività e della giuridicità, dovendosi escludere dall'ambito della sua operatività, sia i precetti aventi carattere normativo, ma non giuridico (come le regole della morale o del costume), sia quelli aventi carattere giuridico, ma non normativo (come gli atti di autonomia privata, o gli atti amministrativi), sia quelli aventi forza normativa puramente interna (come gli statuti degli enti e i regolamenti interni).

(massima n. 4)

In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore o dei natanti, qualora l'assicuratore sia sottoposto a liquidazione coatta amministrativa, il danno risarcibile dal Fondo di garanzia per le vittime della strada, anche se lo stesso stia in giudizio per il tramite del suo rappresentante ex lege, costituito dall'impresa cessionaria, resta assoggettato, ancorché questo sia inferiore al massimale di polizza, al limite fissato dall'ultimo comma dell'art. 21 della legge n. 990 del 1969, in forza del rinvio a detta norma operato dall'art. 4 del D.L. n. 576 del 1978, convertito nella legge n. 738 del 1978, cioè ai cosiddetti «massimali minimi di legge», indicati nella tabella A allegata alla legge n. 990 del 1969, con gli adeguamenti disposti dai decreti emanati, con il procedimento di cui al secondo comma dell'art. 9 di detta legge, fino alla data della verificazione del sinistro ed a quella data vigenti, restando, viceversa, esclusa l'operatività retroattiva di eventuali decreti di adeguamento intervenuti dopo quella data. Il limite del massimale minimo di legge così individuato può, tuttavia, essere superato nel caso di mala gestio o di ingiustificato ritardo nell'adempimento dell'obbligo risarcitorio gravante sul Fondo di Garanzia, con riferimento a quanto risulti dovuto per interessi legali e per rivalutazione.

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