Cassazione civile Sez. II sentenza n. 14791 del 24 giugno 2009

(2 massime)

(massima n. 1)

Il principio dell'accessione di cui all'art. 934 c.c. - secondo cui le piantagioni, le costruzioni od opere realizzate sopra o sotto il suolo appartengono al proprietario dello stesso, salvo quanto disposto dai successivi artt. 935-938 - si applica anche ai beni demaniali; ne consegue che un manufatto costruito su suolo apparentemente al demanio marittimo ne fa per ciò stesso parte, senza che tale qualità possa venire meno per il solo fatto che il bene è stato oggetto di trasferimenti nominali di proprietà compiuti "a non domino".

(massima n. 2)

In materia di tutela del possesso, ai fini della esperibilità tra privati dell'azione di spoglio o di manutenzione nel possesso di beni demaniali (art. 1145, secondo e terzo comma, c.c.), occorre pur sempre che ricorrano in concreto gli estremi soggettivi, oggettivi e temporali, previsti in via generale dagli artt. 1168 e 1170 c.c.; ne consegue che è nuova, e come tale inammissibile ai sensi dell'art. 345 c.p.c., la domanda di reintegrazione nel possesso di un bene demaniale che soltanto in grado di appello introduca per la prima volta nel giudizio uno dei suddetti elementi (nella specie, il carattere abusivo dell'occupazione).

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