Cassazione civile Sez. III sentenza n. 11371 del 31 luglio 2002

(1 massima)

(massima n. 1)

La norma di cui all'art. 917 c.c. che sancisce il principio di ripartizione oggettiva delle spese per la manutenzione e la rimozione degli ingombri tra i proprietari dei fondi interessati dallo scolo delle acque non č applicabile nel caso di richiesta di risarcimento dei danni provocati dalla mancata manutenzione, vigendo in tale ipotesi a favore del soggetto danneggiato il principio della solidarietā sancito dall'art. 2055 c.c.

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