(massima n. 2)
            Per  i  ricorsi  relativi  al  rapporto  di  impiego  degli impiegati dipendenti da pubbliche amministrazioni era prevista - anteriormente all'entrata in vigore delle nuove regole  di  riparto  della  giurisdizione  dettate  dall'art.  63 del  D.Lgs.  30  marzo  2001, n.  165 - l'attribuzione  alla giurisdizione  esclusiva  del  giudice  amministrativo  (ai sensi dell'art. 29, comma primo, n. 1, del R.D. 26 giugno 1924,  n.  1054,  e  dell'art.  7,  comma  secondo,  della legge  6  dicembre  1971,  n.  1034).  In  tale  giurisdizione esclusiva  si  ricomprendevano  anche  le  controversie meramente patrimoniali, siccome inerenti al rapporto di pubblico impiego e non rientranti nel novero delle questioni attinenti a diritti patrimoniali conseguenziali alla pronuncia  di  illegittimità  dell'atto  o  provvedimento contro  cui  si  ricorreva,  riservate  alla  giurisdizione dell'autorità  giudiziaria  ordinaria (art. 7, comma  terzo, della  citata  legge  n.  1034  del  1971,  nel  testo  vigente anteriormente  alla  sostituzione  operata  dall'art.  35  del D.Lgs.  31  marzo  1998,  n.  80,  a  sua  volta successivamente  modificato  dall'art.  7  della  legge  21 luglio 2000, n. 205). Tale previsione deve considerarsi costituzionalmente  legittima,  con  la  derivante dichiarazione dell'infondatezza  della  questione incidentale di legittimità costituzionale, per assunta violazione  dell'art.  103  Cost., della  suddetta disciplina precedentemente attributiva della giurisdizione  esclusiva  al  giudice  amministrativo  in tema  di  diritti  soggettivi  e  in  materia  non particolare. Infatti,  la  conformità  della  richiamata normativa  al  suddetto  parametro  costituzionale  è confermata  dai  successivi  sviluppi  legislativi  e,  in particolar modo, dal menzionato art. 63, comma quarto, del  D.Lgs.  n.  165  del  2001,  che,  nel  lasciare espressamente  ferma  la  giurisdizione  esclusiva amministrativa sulle controversie inerenti ai rapporti di lavoro  "non  privatizzato"  (ovvero  "a  regime  di  diritto pubblico"), ha specificato che vi sono comprese anche "quelle  attinenti  ai  diritti  patrimoniali  connessi",  così riconoscendo,  da  una  parte,  che  non  possono configurarsi  diritti  consequenziali  allorché  il  giudice amministrativo tutela diritti soggettivi, e, dall'altra, che la  giurisdizione  sul  rapporto  comprende  tutte  le controversie che al rapporto medesimo devono ritenersi inerenti.  Inoltre, la  regola  sulla  giurisdizione,  così come dettata dall'art. 7, comma terzo, della legge n. 1034  del  1971,  vecchio  testo  (come  innanzi richiamato), non è suscettibile di essere sospettata di illegittimità  costituzionale  sulla  base  della  sentenza n. 204 del 2004 della Corte costituzionale, dalla quale, invero,  non  è  possibile  enucleare  il  principio  generale della non conformità a Costituzione di tutte le previsioni legislative,  le  quali,  nel  devolvere  alla  giurisdizione amministrativa esclusiva le controversie inerenti ad una "particolare  materia",  contrassegnata  dal  dominio pubblico  e  dalla  titolarità  di  poteri  amministrativi,  e perciò  dalla  presenza  sia  di  situazioni  di  interesse legittimo,  sia  di  situazioni  di  diritto  soggettivo,  non riservano all'autorità giudiziaria ordinaria le controversie  (meramente)  patrimoniali  inerenti  alla materia  stessa.  Tale  principio  è,  oltretutto,  ricavabile ulteriormente  dalla  successiva  sentenza  della  stessa Corte costituzionale n. 191 del 2006, alla stregua della quale  le  controversie  che  investono  le  attività  non autoritative  dell'amministrazione  sono  legittimamente affidate  alla  cognizione  esclusiva  del  giudice amministrativo  allorché  siano  comprese  a  pieno  titolo nella materia particolare.