Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 41732 del 20 dicembre 2006

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di estradizione, l'inosservanza del termine di cinque giorni, previsto dall'art. 717, comma primo, c.p.p., entro cui deve avvenire l'audizione della persona sottoposta a una misura coercitiva, non determina alcuna conseguenza, non trattandosi di un termine perentorio e dovendosi comunque escludere un'applicazione delle disposizioni vigenti in materia di misure cautelari personali, per le quali č espressamente prevista l'inefficacia della misura nell'ipotesi di omesso o intempestivo interrogatorio di garanzia.

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