Cassazione civile Sez. II sentenza n. 1058 del 21 febbraio 1986

(1 massima)

(massima n. 1)

L'eccezionale non computabilità ai fini delle distanze può riguardare solo gli oggetti di modeste dimensioni e aventi funzione meramente decorativa o di rifinitura; pertanto, la costruzione di una soletta in cemento armato, sporgente in corrispondenza di un'apertura dei muri perimetrali di un edificio, è sufficiente a far nascere a favore del preveniente il diritto verso il vicino al rispetto delle distanze, di cui agli artt. 873 e 907 c.c., quando tale soletta costituisca la base di una balconata da rifinire.

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