Cassazione civile Sez. II sentenza n. 4526 del 5 maggio 1998

(2 massime)

(massima n. 1)

L'obbligo di costruire rispettando la distanza stabilita dall'art. 907 c.c. dalla veduta diretta del vicino sussiste anche se tra i due fondi vi è un'intercapedine o la costruzione di un terzo, che non ne pregiudica però l'esercizio, perché tale norma non richiede che i predetti fondi siano confinanti, e perché tale obbligo viene meno soltanto se tra di essi vi è una strada o piazza pubblica.

(massima n. 2)

Per la configurabilità del possesso di servitù di veduta, tutelabile con l'azione di spoglio, non è necessario che l'opera da cui è esercitata sia destinata esclusivamente all'affaccio sul fondo del vicino, se per ubicazione, consistenza e caratteristiche, il giudice del merito ne accerti l'oggettiva idoneità all'inspicere e al prospicere in alienum, come nel caso di vedute da terrazze, lastrici solari, ballatoi, pianerottoli, porte di accesso, scale.

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