Cassazione penale Sez. I sentenza n. 4074 del 21 settembre 1995

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di misure di sicurezza, la legge demanda al magistrato di sorveglianza un permanente controllo sulla perdurante sussistenza delle condizioni che legittimano l'esecuzione della misura disposta; e ciò in considerazione del fatto che presupposto per l'esecuzione della misura è costituito dal giudizio sull'attualità della pericolosità sociale. Ne consegue che il procedimento in questione è disciplinato dalla regola rebus sic stantibus. (Fattispecie in cui all'interessato erano state applicate congiuntamente, con la sentenza di condanna, divenuta irrevocabile, l'assegnazione a una casa di lavoro per un anno e la sottoposizione a libertà vigilata per tre anni. La S.C., alla stregua del principio di cui in massima, ha rigettato il ricorso del P.G. e ritenuto corretto l'operato del tribunale di sorveglianza — che aveva sottoposto il condannato alla più grave misura di sicurezza e contestualmente revocato quella meno grave — precisando che, al termine dell'assegnazione alla casa di lavoro, si sarebbe dovuto comunque instaurare il procedimento finalizzato all'accertamento dell'attualità della pericolosità sociale e, quindi, se del caso, all'applicazione della libertà vigilata).

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