Cassazione penale Sez. V sentenza n. 24443 del 14 luglio 2006

(2 massime)

(massima n. 1)

Gli adempimenti conseguenti all'ordine di ripristinazione degli atti dichiarati falsi, seppure impartito già dal giudice della cognizione, rientrano nelle attribuzioni del giudice dell'esecuzione, che procede con anticipazione delle spese a carico dell'Erario.

(massima n. 2)

In tema di motivi di ricorso per cassazione, dopo la novella dell'art. 606 c.p.p. ad opera della L. n. 46 del 2006, la previsione della deduzione del vizio di motivazione, che risulti da atti del processo specificamente indicati, va intesa in riferimento esclusivo agli atti dai quali deriva un obbligo di pronuncia che si assume violato dal giudice del merito, come ad esempio la richiesta di una circostanza attenuante o della sostituzione della pena detentiva, giacché il divieto per la Corte di cassazione di accesso agli atti istruttori è la conseguenza di un limite posto alla sua cognizione, che non può dirsi osservato mediante la trascrizione in ricorso dei verbali di prova. (La Corte precisa che, per poter stabilire se una prova non considerata dal giudice del merito abbia effettivamente un significato probatorio pregnante, occorre comunque una valutazione di tutto il materiale probatorio disponibile che è rimessa esclusivamente al giudice del merito).

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