Cassazione penale Sez. IV sentenza n. 428 del 20 marzo 1997

(1 massima)

(massima n. 1)

La domanda di riparazione per l'ingiusta detenzione deve essere sottoscritta personalmente dall'istante (ovvero dal procuratore speciale all'uopo nominato), non essendo sufficiente una generica delega a margine dell'atto introduttivo, da altri sottoscritto; tuttavia, se si presenta come un tutto unico, senza soluzione di continuità, comprensivo del mandato in calce — sicché l'unica sottoscrizione finale dell'interessato appaia come riferita a tutto il pre-formato scritto che la precede — essa è senz'altro attribuibile allo stesso, ove il contenuto si possa in concreto leggere quale dichiarazione personale del predetto interessato, che con la sottoscrizione lo ha fatto totalmente proprio.

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