(massima n. 1)
In tema di condominio, ciascun condomino č libero di servirsi della cosa comune, anche per fine esclusivamente proprio, traendo ogni possibile utilitā, purché non alteri la destinazione della cosa comune e consenta un uso paritetico agli altri condomini. Ne consegue che l'installazione di una ringhiera (o parapetto) su di un lastrico solare che permetta di affacciarsi su spazi condominiali (nella specie, cortili comuni destinati a dare aria e luce agli appartamenti sottostanti che vi prospettano) costituisce esercizio del diritto di proprietā e non di quello di servitų, per cui non trovano applicazione le norme che disciplinano le vedute su fondi altrui (art. 905 c.c.), bensė quelle che consentono al condomino di servirsi delle parti comuni per il miglior godimento della cosa, senz'altro limite che l'obbligo di rispettare la destinazione, di non alterare la stabilitā e il decoro architettonico dell'edificio e di non ledere i diritti degli altri condomini.