Cassazione penale Sez. III sentenza n. 10163 del 12 marzo 2002

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di vizio della motivazione, la possibilitā di procedere all'integrazione delle sentenze di primo e secondo grado, cosė da farle confluire in un prodotto unico cui il giudice di legittimitā deve fare riferimento, richiede che le due decisioni abbiano utilizzato criteri omogenei e seguito un apparato logico argomentativo uniforme; in assenza di tali condizioni non č possibile integrare le argomentazioni della Corte di appello con quelle adottate dalla motivazione della sentenza di primo grado ed eventuali carenze della seconda decisione in ordine alle censure contenute nell'atto d'impugnazione non sono superabili mediante il richiamo agli argomenti adottati dalla prima sentenza.

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