Cassazione penale Sez. I sentenza n. 5218 del 9 maggio 1995

(1 massima)

(massima n. 1)

La formula di proscioglimento per essere rimasti ignoti gli autori del reato presuppone l'assoluta impossibilitą di identificare fisicamente l'imputato e non la difficoltą o l'incertezza di pervenire all'esatta acquisizione delle generalitą del predetto. (Nella fattispecie era stato dichiarato non doversi procedere per essere rimasto ignoto l'autore del fatto nei confronti di straniero, imputato del reato di cui all'art. 630 c.p. perché vi erano fondati dubbi sul fatto che le generalitą del pervenuto, non identificato a mezzo di documento valido e probante, fossero quelle indicate ed, inoltre, difettava qualsiasi altro elemento per potere pervenire ad una sua effettiva identificazione).

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