Cassazione penale Sez. IV sentenza n. 6500 del 26 maggio 1996

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di interpretazione del comma 2 dell'art. 525 c.p.p., deve intendersi per partecipazione al dibattimento l'effettivo svolgimento dell'attivitą dibattimentale di acquisizione della prova, di risoluzione, mediante gli atti ordinatori, delle questioni incidentali o interinali afferenti alla fase del giudizio. Ne deriva che la semplice lettura degli atti di istruzione probatoria in precedenza ammessi e raccolti da altro giudice da parte di quello che decide non č sufficiente a garantire il principio dell'immutabilitą del giudice.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.