Cassazione penale Sez. III sentenza n. 42509 del 14 novembre 2008

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di nullitą, nel caso in cui il giudice collegiale di appello che ha disposto l'acquisizione della prova sia diverso dal collegio che ha proceduto all'assunzione della prova e alla deliberazione, non sussiste alcuna violazione del principio di immutabilitą anche se si tratta di prova non precostituita. (In motivazione la Corte, nell'enunciare il predetto principio, ha precisato che il principio di immutabilitą esige soltanto che a decidere sia lo stesso giudice che ha presieduto all'istruttoria ).

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