Cassazione penale Sez. V sentenza n. 3769 del 5 aprile 1995

(1 massima)

(massima n. 1)

Il sostituto del difensore della parte civile può svolgere nel dibattimento ogni attività riservata al sostituito, indipendentemente dal fatto che questi si sia o meno costituito parte civile come procuratore speciale della persona offesa. Fra le predette attività deve farsi rientrare anche la presentazione delle conclusioni, a norma dell'art. 523 c.p.p.

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