Cassazione penale Sez. I sentenza n. 7476 del 1 luglio 1994

(2 massime)

(massima n. 1)

La detenzione di medicinali guasti o imperfetti per la somministrazione cade sotto la previsione di cui all'art. 433 c.p., non avendo nessun fondamento la distinzione tra detenzione per il commercio e detenzione per la somministrazione: ed invero sia l'una che l'altra rendono probabile, o quanto meno possibile, l'utilizzazione concreta del medicinale guasto o imperfetto a scopo terapeutico, che il legislatore ha inteso evitare e prevenire con la norma incriminatrice citata.

(massima n. 2)

Le norme che disciplinano le nuove contestazioni, la modifica dell'imputazione e la correlazione tra l'imputazione contestata e la sentenza (artt. 516 e 522 c.p.p.) hanno lo scopo di assicurare il contraddittorio sul contenuto dell'accusa: e, quindi, il pieno esercizio del diritto di difesa dell'imputato. Ne consegue che le dette norme non devono essere interpretate in senso rigorosamente formale ma con riferimento alle finalitą alle quali sono dirette; e, quindi, le dette norme non possono ritenersi violate da qualsiasi modificazione rispetto all'accusa originaria, ma soltanto nel caso in cui la modificazione dell'imputazione pregiudichi la possibilitą di difesa dell'imputato. (Nella fattispecie trattavasi di contestazione di ipotesi dolosa, ritenuta in sentenza di natura colposa).

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