Cassazione penale Sez. I sentenza n. 43230 del 4 novembre 2009

(2 massime)

(massima n. 1)

Qualora, a cagione dell’errata qualificazione giuridica del fatto, questo sia stato giudicato dal tribunale in composizione monocratica anziché da quello collegiale, con conseguente configurabilità della nullità di cui al combinato disposto degli artt. 521 e 522 c.p.p., la corte di cassazione, nell’accogliere il ricorso con il quale sia stato denunciato il suddetto errore, deve pronunciare annullamento senza rinvio della sentenza impugnata con trasmissione degli atti al pubblico ministero.

(massima n. 2)

Quando, la Corte di cassazione, in seguito all'accoglimento del ricorso immediato del P.M., dia al fatto una nuova e diversa qualificazione giuridica, con conseguente riconducibilità del reato nelle attribuzioni del tribunale in composizione collegiale e nel novero di quelli per i quali è previsto lo svolgimento dell'udienza preliminare e questa non si sia tenuta, deve annullare senza rinvio la sentenza del tribunale, in composizione monocratica, e trasmettere gli atti al Pubblico Ministero. (Fattispecie in cui il tribunale, in composizione monocratica, aveva dichiarato non doversi procedere per estinzione del reato di omessa comunicazione della detenzione di armi, di cui all'art. 38 T.U.L.P.S., diversamente qualificato dalla Corte di cassazione nel delitto di detenzione di armi da sparo di cui agli artt. 2 e 7 L. 2 ottobre 1967, n. 895 e succ. modd.). (Annulla senza rinvio, Trib. Sassari, 14 gennaio 2009).

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