Cassazione penale Sez. IV sentenza n. 11335 del 14 marzo 2008

(2 massime)

(massima n. 1)

Il consenso espresso da parte del paziente a seguito di una informazione completa sugli effetti e le possibili controindicazioni di un intervento chirurgico, è vero e proprio presupposto di liceità dell'attività del medico che somministra il trattamento, al quale non è attribuibile un generale diritto di curare a prescindere dalla volontà dell'ammalato.

(massima n. 2)

Il potere del giudice di attribuire al fatto una definizione giuridica diversa da quella enunciata nell'imputazione, salvo il divieto di reformatio in peius vale anche nel giudizio di legittimità e può riguardare altresì il fatto per come accertato nella sentenza impugnata.

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