Cassazione penale Sez. I sentenza n. 5177 del 30 marzo 1994

(2 massime)

(massima n. 1)

Qualora l'esame dell'imputato sia richiesto tanto da costui che dal P.M., l'ordine di escussione non è determinabile con esclusivo riferimento alla previsione dell'art. 503, comma 2, c.p.p., che non contempla l'ipotesi di una richiesta concorrente, ma tale disposizione va integrata con quella di cui all'art. 496, comma 1, c.p.p., assegnando la precedenza alla pubblica accusa in quanto l'esame richiesto dal P.M. può essere qualificato come mezzo di prova a carico dell'imputato stesso.

(massima n. 2)

Le norme che stabiliscono l'ordine di assunzione delle prove hanno natura ordinatoria e per la loro violazione non è prevista alcuna comminatoria di nullità od inutilizzabilità delle prove stesse. (Fattispecie relativa ad assunzione dell'esame dell'imputato prima da parte del p.m. e poi da parte del difensore).

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