Cassazione penale Sez. I sentenza n. 24705 del 16 giugno 2001

(2 massime)

(massima n. 1)

Deve considerarsi abnorme, perché si colloca del tutto al di fuori dell'ordinamento e determina una stasi processuale non altrimenti rimuovibile se non con l'impugnazione ed il conseguente annullamento, il provvedimento con il quale il giudice per le indagini preliminari rigetta la richiesta di decreto penale di condanna per non essere stata preceduta dall'avviso all'imputato di chiusura delle indagini a norma dell'art. 415 bis c.p.p., giacché tale ultimo adempimento è previsto solo per la richiesta di decreto di citazione a giudizio o per il decreto di citazione a giudizio e, pertanto, la restituzione degli atti al pubblico ministero costituisce una illegittima regressione del procedimento.

(massima n. 2)

È abnorme, e pertanto ricorribile per cassazione, il provvedimento con il quale il giudice per le indagini preliminari, ritenendo erroneamente che la richiesta di decreto penale debba essere preceduta dall'avviso di cui all'art. 415 bis c.p.p., respinga la detta richiesta per la rilevata mancanza di tale adempimento e disponga la restituzione degli atti al pubblico ministero.

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