Cassazione penale Sez. V sentenza n. 4883 del 3 febbraio 2003

(1 massima)

(massima n. 1)

È abnorme il provvedimento con il quale il G.I.P., dopo avere rigettato la richiesta di emissione di decreto penale di condanna e avere disposto la restituzione degli atti al Pubblico Ministero, dichiari inammissibile la subordinata richiesta di archiviazione sul rilievo che l'azione penale era già stata esercitata ed è per sua natura irretrattabile. L'art. 459, comma 3, c.p.p., infatti, prevedendo la restituzione degli atti al pubblico ministero, ha coerentemente sancito, a causa dell'inoperatività della richiesta di emissione di decreto penale, la legittimità della regressione alla fase delle indagini preliminari con conseguente piena espansione dei poteri del pubblico ministero quanto all'azione penale e alle sue modalità di esercizio.

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