Cassazione penale Sez. VI ordinanza n. 1147 del 3 maggio 2000

(2 massime)

(massima n. 1)

In tema di riabilitazione, l'adempimento delle obbligazioni civili ha valore dimostrativo dell'emenda del condannato, onde la stessa non può essere concessa se il richiedente si sia limitato semplicemente ad affermare di non essere riuscito a reperire le parti offese, anche perché a tale impossibilità potrebbe ovviarsi mediante un'offerta reale.

(massima n. 2)

Non è abnorme il provvedimento con il quale il giudice non accolga la richiesta di emissione del decreto penale di condanna formulata dal pubblico ministero nei confronti di persone indicate come residenti all'estero, sul presupposto della probabile revoca del decreto - ove emesso - a norma dell'art. 460, comma 4, c.p.p. L'art. 459, comma 3, c.p.p., infatti, nel consentire al giudice di non accogliere la richiesta del pubblico ministero e di restituirgli gli atti, non delimita in alcun modo il relativo potere discrezionale, che deve quindi riconoscersi in tutta la sua ampiezza, purché il relativo esercizio sia adeguatamente e logicamente motivato e soprattutto non sfoci in arbitrio. (Fattispecie nella quale il pubblico ministero aveva formulato la richiesta di emissione del decreto penale di condanna nei confronti di imputati indicati semplicemente come «residenti in Germania», senza alcuna ulteriore precisazione. Nell'enunciare il principio di cui in massima, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso del pubblico ministero, reputando appunto non abnorme la decisione del giudice, in quanto fondata su intuibili ragioni di economia processuale).

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