Cassazione civile Sez. II sentenza n. 2423 del 19 aprile 1982

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di distanze ex art. 890 c.c. per fabbriche di materie esplodenti, le norme dettate dal R.D. 6 maggio 1940, n. 635 (regolamento di esecuzione del T.U. delle leggi di pubblica sicurezza), all. b, cap. II, n. 1, cap. III, n..4 — là dove stabiliscono il divieto di costruire fabbriche di prodotti esplosivi di quarta e quinta categoria (fuochi artificiali, cartucce da caccia e giocattoli pirici) a distanza inferiore a cento metri da case abitate — non vanno intese come dirette ad imporre l'indicata distanza da qualsiasi terreno altrui, anche se inedificato, bensì devono interpretarsi nel senso che la costruzione di tali fabbriche è legittima se, al momento in cui avviene, nel raggio di cento metri dalle stesse non esistono concretamente case di abitazione, né (esclusa l'applicabilità del principio della prevenzione, con conseguente obbligo a carico del vicino di costruire case di abitazione a non meno di cento metri da una preesistente fabbrica di prodotti esplosivi) è possibile, in relazione agli strumenti urbanistici vigenti nella zona ed in considerazione della situazione e delle condizioni materiali del fondo, che esse vengano ad esistere in futuro.

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