Cassazione civile Sez. II sentenza n. 8055 del 8 agosto 1990

(1 massima)

(massima n. 1)

Il rispetto della distanza, prevista per fabbriche e depositi nocivi o pericolosi dall'art. 890 c.c., è collegato ad una presunzione assoluta di nocività o pericolosità, che prescinde da ogni accertamento concreto nel caso in cui vi sia un regolamento edilizio comunale che stabilisce la distanza medesima; mentre, in difetto di una disposizione regolamentare, si ha solamente uria presunzione di pericolosità, che può essere superata ove si dimostri che, in relazione alla peculiarità della fattispecie e degli eventuali accorgimenti, può ovviarsi al pericolo o al danno per il fondo vicino.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.