Cassazione penale Sez. III sentenza n. 6155 del 26 maggio 1994

(1 massima)

(massima n. 1)

Ai fini della sussistenza della circostanza attenuante della riparazione del danno, anche nel giudizio direttissimo č necessario che il risarcimento avvenga prima delle formalitą di apertura del dibattimento e non con l'offerta di un assegno bancario, che, in quanto costituisce una datio pro solvendo, č privo del carattere della effettivitą, essendo equiparabile piuttosto ad una promessa di ristoro.

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