Cassazione civile Sez. II sentenza n. 4286 del 22 febbraio 2011

(1 massima)

(massima n. 1)

Gli impianti di riscaldamento per uso domestico, alimentati a nafta, non sono assoggettabili alla disciplina prevista dall'art. 889 c.c. in tema di distanze delle cisterne, ma a quella prevista dall'art. 890 c.c., il quale stabilisce il regime delle distanze per le fabbriche e i depositi nocivi o pericolosi in base ad una presunzione di nocivitā e pericolositā, che č assoluta ove prevista da una norma del regolamento edilizio comunale, ed č invece relativa - e, come tale, superabile con la dimostrazione che, in relazione alla peculiaritā della fattispecie ed agli accorgimenti usati, non esiste danno o pericolo per il fondo vicino - ove manchi una simile norma regolamentare.

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