Cassazione penale Sez. I sentenza n. 10231 del 10 ottobre 1995

(2 massime)

(massima n. 1)

L'art. 12 bis del D.L. 8 giugno 1992, n. 306, convertito con modificazione in L. 7 agosto 1992, n. 356, nel prevedere, con riguardo ai reati concernenti le armi e gli esplosivi, il giudizio direttissimo «anche fuori dei casi previsti dagli artt. 449 e 566 c.p.p.», non deroga anche ai «modi» del detto giudizio e, pertanto, non giustifica l'inosservanza dei termini stabiliti dai detti articoli per la presentazione dell'imputato al giudice; inosservanza che, peraltro, puņ comportare una nullitą soltanto relativa soggetta, come tale, ai termini di deducibilitą previsti dagli artt. 181 e 491, comma 1, c.p.p.

(massima n. 2)

La violazione da parte del P.M. del termine per la presentazione dell'imputato al giudice per il procedimento con il rito direttissimo non comporta una nullitą di ordine generale, ma relativa, che, in quanto tale, deve essere denunciata ai sensi e nei termini di cui all'art. 491 comma 1 c.p.p., rientrando fra quelle previste dall'art. 181 stesso codice.

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