Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 6652 del 9 luglio 1997

(2 massime)

(massima n. 1)

La sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, prevista dall'art. 186, comma 2, c.s., in quanto presupponente, per espresso dettato normativo, «l'accertamento del reato» di guida in stato di ebbrezza, non può essere disposta qualora, per detto reato, sia stata pronunciata sentenza di applicazione della pena su richiesta, non comportando tale pronuncia un «accertamento» di responsabilità dell'imputato, come invece nel caso della sentenza di condanna.

(massima n. 2)

Non è applicabile la sanzione amministrativa della sospensione della patente di guida a seguito di sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti per il reato di guida in stato di ebbrezza, dal momento che il codice della strada ne subordina l’applicazione «all’accertamento del reato», come espressamente prevede il secondo comma dell’art. 186 del codice della strada (decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285), e cioè ad un accertamento approfondito e completo in ordine alla commissione del reato e alla colpevolezza dell’imputato, conseguibile solo mediante una sentenza che sia pronunciata all’esito di un giudizio con piena cognitio, e quindi non con la sentenza di patteggiamento, la quale non presuppone l’accertamento pieno e incondizionato dei fatti, sulla base di specifiche prove, e non si fonda su un giudizio di colpevolezza dell’imputato.

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