Cassazione civile Sez. II sentenza n. 25 del 6 gennaio 1982

(1 massima)

(massima n. 1)

L'apertura di nuovi pozzi deve rispettare non solo la distanza dal confine prescritta dall'art. 889 c.c., ma anche l'utilizzazione delle acque del fondo vicino precostituita dal titolare e tutelata autonomamente dalla legge, che impone di osservare la maggiore distanza che si renda necessaria, in concreto, per evitare che il regime idrico preesistente subisca pregiudizio.

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