Cassazione civile Sez. II sentenza n. 1662 del 6 giugno 1974

(1 massima)

(massima n. 1)

L'obbligo di rispetto delle distanze previsto per pozzi, cisterne e tubi può ben essere affermato anche per opere ed impianti non espressamente contemplati nella disposizione dell'art. 889 c.c., ma soltanto quando venga accertata, in concreto, caso per caso, sulla base delle loro peculiari caratteristiche, strutture e funzioni, l'esistenza di una potenzialità dannosa, che imponga una parità di trattamento con le opere per le quali tale potenzialità è presunta in via assoluta.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.