Cassazione civile Sez. II sentenza n. 17692 del 29 luglio 2009

(2 massime)

(massima n. 1)

La norma di cui all'art. 887 c.c. non individua un diritto diverso da quello, previsto dall'art. 886 c.c., di costringere il vicino a contribuire alle spese di costruzione del muro di cinta, ma specifica soltanto che tali spese devono essere sostenute per intero dal proprietario del fondo superiore; ne consegue che la richiesta di addebitare integralmente la costruzione al vicino non costituisce inammissibile "mutatio", ma mera "emendatio", consentita anche in appello, della domanda inizialmente proposta e volta ad imporre al vicino, proprietario del fondo superiore, la costruzione del muro di cinta. (Principio affermato dalla S.C. in relazione ad una causa introdotta prima del 30 aprile 1995).

(massima n. 2)

Le norme dei regolamenti comunali edilizi e i piani regolatori sono, per effetto del richiamo contenuto negli artt. 872, 873 c.c., integrative delle norme del codice civile in materia di distanze tra costruzioni, sicché il giudice deve applicare le richiamate norme locali indipendentemente da ogni attivitą assertiva o probatoria delle parti, acquisendone conoscenza attraverso la sua scienza personale, la collaborazione delle parti o la richiesta di informazioni ai comuni.

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