Cassazione penale Sez. Unite sentenza n. 11060 del 5 novembre 1991

(2 massime)

(massima n. 1)

Il ricorso contro la sentenza emessa a seguito di giudizio abbreviato, sia essa di primo grado o di appello, deve essere discusso dalla Corte di cassazione in udienza pubblica.

(massima n. 2)

Nel giudizio abbreviato, mancando la fase del dibattimento, č inapplicabile il divieto di utilizzabilitą di prove diverse da quelle in esso acquisite, sancito dall'art. 526 c.p.p., e vige, invece, il principio della decisione «allo stato degli atti», stabilito dall'art. 440, primo comma, c.p.p., che comporta la facoltą di utilizzare tutti gli atti legittimamente acquisiti al fascicolo del pubblico ministero.

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