Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 5709 del 4 giugno 1993

(1 massima)

(massima n. 1)

Il requisito probatorio necessario per l'instaurazione del giudizio immediato e quello richiesto per il giudizio abbreviato sono tra loro distinti, dal momento che la prova evidente, idonea all'accoglimento - da parte del giudice - della richiesta di giudizio immediato, č quella che per la sua sufficienza ai fini del rinvio a giudizio, rende superflua l'effettuazione dell'udienza preliminare; mentre la definibilitā allo stato degli atti richiesta per disporre il giudizio abbreviato, si fonda sulla completezza dell'intero quadro probatorio e sulla previsione della sua non modificabilitā anche ai fini dell'individuazione delle circostanze del reato e della commisurazione della pena. (Nella specie la decisione del giudice di merito che aveva respinto la richiesta di trasformazione del giudizio immediato in abbreviato sul rilievo che, essendo mancata la confessione dell'imputato, appariva necessario il vaglio dibattimentale per meglio chiarire le modalitā del fatto, č stata annullata non solo per genericitā di motivazione - non essendo state precisate le circostanze asseritamente da chiarire - ma per erroneitā logica e giuridica, non necessariamente escludendo la mancata confessione dell'imputato la definibilitā del processo allo stato degli atti, in base agli altri elementi acquisiti nel corso delle indagini preliminari).

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