Cassazione civile Sez. II sentenza n. 129 del 15 gennaio 1976

(1 massima)

(massima n. 1)

A norma dell'art. 883 c.c., il proprietario che demolisca un edificio sostenuto da muro comune, può rinunciare alla comunione di questo, ove non intenda più utilizzarlo, ma è obbligato alle riparazioni ed alle opere di ripristino del muro medesimo, che si rendano necessarie in conseguenza della demolizione, ed al comproprietario del muro, pertanto, va riconosciuto il diritto di agire per ottenere la condanna dell'autore della demolizione all'adempimento di detto obbligo, in relazione al suo interesse di poter esercitare, come e quando vorrà, tutte le difficoltà inerenti al suo diritto sulla cosa, ed a prescindere, quindi, dalla dimostrazione di un'attuale necessità di utilizzare il muro stesso (ad esempio, per l'appoggio di una nuova costruzione; tale azione, peraltro, non presuppone il conseguimento, da parte dell'obbligato, di licenza amministrativa per le opere di ripristino del muro, in quanto l'eventuale diniego della licenza medesima non vale ad elidere il diritto del comproprietario, ma, se del caso, potrà far sorgere questioni solo in sede di esecuzione della pronuncia di accoglimento della domanda.

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