Cassazione penale Sez. V sentenza n. 2140 del 15 marzo 1993

(1 massima)

(massima n. 1)

È abnorme, e pertanto ricorribile in cassazione in quanto contrastante con l'intero sistema processuale vigente, l'ordinanza con la quale il pretore dichiari la nullità del decreto di citazione a giudizio, per effetto della mancata notifica dello stesso alla persona offesa dal reato ed ordini la trasmissione degli atti al pubblico ministero, determinando così la regressione del processo ad una fase ormai ritualmente superata. Ed infatti la nullità derivante dalla mancata citazione a giudizio della persona offesa dal reato, prevista dall'art. 178, lett. c) c.p.p., non riguarda il decreto di citazione a giudizio, che è nullo soltanto nei casi diversi, previsti dagli artt. 555, secondo comma e 429, secondo comma c.p.p. (Nella specie la Suprema Corte ha ritenuto che il pretore avrebbe dovuto provvedere ai sensi dell'art. 143, att. c.p.p., che stabilisce che negli atti preliminari, in tutti i casi in cui occorre rinnovare la citazione a giudizio o la relativa notifica, vi provvede il presidente).

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