Cassazione penale Sez. I sentenza n. 2758 del 3 giugno 1997

(1 massima)

(massima n. 1)

Nell'ipotesi in cui durante gli atti introduttivi venga accertato un difetto di notifica o il mancato rispetto dei termini di comparizione, non va ordinata la restituzione degli atti al Gip per un nuovo decreto di citazione, ma è sufficiente che venga notificato il precedente decreto con la specificazione della diversa data di udienza, o mediante annotazione a margine, o mediante allegazione dell'ordinanza dibattimentale. Ciò in quanto l'omessa notifica all'imputato del decreto che dispone il giudizio non costituisce nullità del provvedimento, dato che i vizi riguardanti la notifica di tale atto non influiscono affatto sulla sua validità. Consegue l'obbligo della rinnovazione della citazione, anche d'ufficio, da parte del giudice procedente. (Fattispecie in tema di conflitto negativo di competenza tra il tribunale e il giudice per l'udienza preliminare).

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