Cassazione penale Sez. I sentenza n. 508 del 9 gennaio 2004

(1 massima)

(massima n. 1)

La dichiarazione di nullitą, pronunciata dal tribunale per indeterminatezza dell'accusa, del decreto di rinvio a giudizio emesso dal giudice di appello ai sensi dell'art. 428 c.p.p., comporta la regressione del procedimento alla fase dell'udienza preliminare. (Fattispecie relativa a conflitto, ritenuto ammissibile dalla Corte, sollevato dal giudice di appello al quale il tribunale, dichiarata la nullitą del decreto che dispone il giudizio, aveva trasmesso gli atti per la rinnovazione).

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