Cassazione penale Sez. Unite sentenza n. 12283 del 30 marzo 2005

(3 massime)

(massima n. 1)

Il giudice dell'udienza preliminare, investito della richiesta del P.M. di rinvio a giudizio dell'imputato, non puņ emettere sentenza di non doversi procedere per la ritenuta sussistenza di una causa di non punibilitą senza la previa fissazione della udienza in camera di consiglio. (La Corte ha osservato che l'art. 129 c.p.p. non attribuisce al giudice un potere di giudizio ulteriore ed autonomo rispetto a quello gią riconosciutogli dalle specifiche norme che regolano l'epilogo proscioglitivo nelle varie fasi e nei diversi gradi del processo - artt. 425, 469, 529, 530 e 531 stesso codice -, ma enuncia una regola di condotta rivolta al giudice che, operando in ogni stato e grado del processo, presuppone un esercizio della giurisdizione con effettiva pienezza del contraddittorio).

(massima n. 2)

La sentenza di non doversi procedere emessa de plano, per la ritenuta sussistenza di una causa di non punibilitą, dal Gup, investito della richiesta del P.M. di rinvio a giudizio dell'imputato, non č abnorme, ma viziata da nullitą di ordine generale ai sensi dell'art. 178, lett. b) e c) c.p.p., in quanto incide negativamente sulla partecipazione al procedimento del P.M., al quale viene precluso l'esercizio delle facoltą tese eventualmente a meglio definire e suffragare l'accusa, nonchč la violazione del diritto di difesa dell'imputato, al quale viene interdetto l'esercizio di facoltą esperibili solo nell'ambito dell'udienza preliminare. (Nella specie, in cui il Gup aveva prosciolto l'imputato con formula ampiamente liberatoria, la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza, disponendo «la trasmissione degli atti allo stesso ufficio» rappresentato da persona diversa da quella che aveva emesso la decisione annullata, con l'obbligo di celebrazione dell'udienza preliminare per la decisione sulla richiesta del P.M.).

(massima n. 3)

La sentenza di non doversi procedere, emessa, per la ritenuta sussistenza di una causa di non punibilitą, senza la fissazione della prescritta udienza in camera di consiglio, dal Gup, investito di richiesta di rinvio a giudizio del P.M., non č appellabile, ma impugnabile soltanto mediante ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 568, comma secondo, c.p.p., in quanto, in caso contrario, l'eventuale riforma della decisione in sede di appello comporterebbe il rinvio a giudizio dell'imputato, con la conseguente sua privazione di facoltą suscettibili di esercizio solo nell'ambito dell'udienza preliminare.

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