Cassazione penale Sez. III sentenza n. 6 del 3 gennaio 2002

(1 massima)

(massima n. 1)

È corretta la dichiarazione di contumacia dell'imputato ritualmente citato e non comparso pur quando essa sia adottata contestualmente all'ordinanza con la quale il giudice, previa nomina di un difensore d'ufficio, disponga il rinvio del dibattimento ad altra udienza (di cui fissi al tempo stesso la data), per riconosciuto, legittimo impedimento del difensore di fiducia dello stesso imputato. Ne deriva che a quest'ultimo - a differenza che al difensore impedito - non deve essere notificato alcun avviso della nuova udienza, essendo egli rappresentato a tutti gli effetti, ai sensi dell'art. 420 quater, comma 2, c.p.p., dal difensore d'ufficio.

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