Cassazione penale Sez. II sentenza n. 1519 del 16 gennaio 2006

(1 massima)

(massima n. 1)

L'art. 486, quinto comma, c.p.p. prescrive che il legittimo impedimento del difensore deve essere « prontamente» comunicato, onde consentire all'ufficio, che lo ritenga giustificato, di predisporre tutti gli adempimenti necessari a evitare ingiusti oneri agli altri soggetti processuali e a consentire la celebrazione in data successiva e prossima del dibattimento rinviato. Ne consegue che il difensore è obbligato a comunicare l'impedimento non appena esso si verifica e non in prossimità della celebrazione del processo. In particolare, allorché l'impedimento riguardi altro dibattimento, non può il difensore riservarsi di scegliere fino al giorno prefissato, ma deve, appena ricevuta la comunicazione dei due giudizi, effettuare la scelta e darne pronta comunicazione al giudice cui chiede il rinvio.

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