Cassazione civile Sez. II sentenza n. 4395 del 8 agosto 1985

(1 massima)

(massima n. 1)

Anche il proprietario che intende costruire in aderenza al muro del vicino che si trova a distanza dal confine inferiore a quella legale deve interpellare preventivamente il vicino se preferisca estendere il muro al confine o procedere alla sua demolizione. Tale interpello, ove formulato dal soggetto convenuto in giudizio per il mancato rispetto della distanza, configura non un'eccezione ma una domanda, come tale inammissibile in appello ai sensi dell'art. 345 c.p.c., risolvendosi non nella mera adduzione di un fatto impeditivo o estintivo della pretesa avversaria (arretramento della costruzione fino al ripristino del distacco legale fra gli edifici) ma nella formulazione di una contropretesa.

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