Cassazione penale Sez. Unite sentenza n. 33885 del 24 giugno 2010

(1 massima)

(massima n. 1)

Il difetto di autorizzazione alla riapertura delle indagini determina l'inutilizzabilitą degli atti di indagine eventualmente compiuti dopo il provvedimento di archiviazione e preclude l'esercizio dell'azione penale per lo stesso fatto di reato, oggettivamente e soggettivamente considerato, da parte del medesimo ufficio del pubblico ministero. (La Corte ha poi precisato che il provvedimento di archiviazione adottato nel regime normativo del codice di rito penale del 1930 non produce l'indicato effetto preclusivo).

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