Cassazione civile Sez. II sentenza n. 1991 del 16 maggio 1977

(2 massime)

(massima n. 1)

A caratterizzare l'istituto del legato in sostituzione di legittima non è necessario che la disposizione testamentaria faccia menzione dell'alternativa che si offre al legittimario, giacché tale diritto-potere trae origine direttamente dalla legge. È, invece, sufficiente che sia dimostrata l'intenzione del testatore di soddisfare il legittimario con l'attribuzione di beni determinati. Tale accertamento, risolvendosi in un'indagine e in un apprezzamento dei fatti, è, per sua natura, demandato al giudice di merito e, come tale, insindacabile in sede di legittimità se coerentemente motivato senza errori di diritto o logici.

(massima n. 2)

Per la ricostruzione del mens testantis, ai fini di un'esatta identificazione del legato in sostituzione di legittima, si deve sempre partire dall'analisi della scheda testamentaria ed è lecito prendere in considerazione elementi estrinseci solo quando nella scheda a questi si faccia riferimento.

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