Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 6321 del 24 giugno 1996

(2 massime)

(massima n. 1)

Ai fini dell'applicazione dell'interdizione dai pubblici uffici i limiti di pena fissati dagli artt. 29 e 32 c.p., nel caso di giudizio abbreviato, vanno individuati non con riguardo alla pena irrogata in concreto, ma a quella stabilita dal giudice prima dell'applicazione della diminuente del rito: invero detta diminuente ha genesi e finalitą meramente processuali che non consentono la sua assimilazione ad una normale circostanza attenuante.

(massima n. 2)

Una volta espunte definitivamente dall'ordinamento (per mancata conversione nei termini di reiterati decreti legge) le disposizioni che prevedevano specifiche fattispecie delittuose, consentendo l'arresto, anche fuori del caso di flagranza, nei confronti dello straniero espulso dal territorio dello Stato italiano, viene meno anche qualsiasi interesse concreto ad impugnare il provvedimento di diniego di convalida dell'arresto e, conseguentemente, il ricorso del P.M. avverso tale provvedimento va dichiarato inammissibile. (In motivazione, la S.C. ha ritenuto che l'esigenza garantistica di assicurare, sempre e comunque, il controllo giurisdizionale su atti di privazione della libertą personale emessi dal P.M. e dalla polizia giudiziaria diviene secondaria rispetto alle ragioni di ordine logico-sistematico e di economia processuale che impongono, nel caso del venir meno dei parametri normativi di riferimento della legittimitą di quegli atti, di non prolungare artificiosamente il processo con la simulata riproduzione della situazione di fatto e di diritto esistente al momento dell'originario arresto, al fine di una delibazione della sua legalitą ora per allora).

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